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Il D. Lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo III va a determinare la norma relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, prescrivendo specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV), oltre a specifiche misure di tutela: il tutto va documentato nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D. Lgs. 81/2008, art. 28. Il campo di applicazione della normativa è suddiviso in 2 categorie:
quanto trasmesso al sistema mano-braccio (in grado di determinare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari);
le vibrazioni trasmesse al corpo intero (in grado di determinare lombalgie e traumi del rachide).
Tra le attrezzature possibili fonti di vibrazioni per il sistema mano-braccio vi sono demolitori, smerigliatrici, avvitatori, scalpellatori, motoseghe, decespugliatori, etc.
Tra le macchine che possono trasmettere vibrazioni al corpo intero vi sono quei mezzi di trasporto ove il lavoratore opera seduto.
Il Datore di lavoro, in ogni caso, deve quindi:
censire le potenziali fonti di vibrazioni, verificando se e quali siano le modalità di esposizione dei propri lavoratori;
effettuare la valutazione, confrontando i valori di esposizione ottenuti con i limiti normativi, individuando le misure di riduzione del rischio;
rivalutare nuovamente, programmando per tempo una nuova serie di rilevi, quando sono trascorsi 4 anni dall'ultima valutazione;
redigere il documento, che diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/2008), contenente il programma di miglioramento.